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Iniziamo definendo nel dettaglio il concetto: l’affitto con riscatto (anche noto come rent to buy) è una speciale formula di acquisto della proprietà regolamentata dal decreto DL.133/2014. Le parti interessate sono il venditore dell’immobile e il conduttore (ovvero l’affittuario).

Il contratto consente al conduttore di godere dell’utilizzo di un immobile, per cui pagherà regolarmente un affitto, sul quale potrà, dopo un certo periodo di tempo, eventualmente esercitare un’opzione di acquisto. Se si decide di procedere con un simile accordo, solitamente la cifra mensile da corrispondere al proprietario dell’immobile sarà superiore a un normale canone di locazione, in quanto include anche un acconto sul prezzo finale di vendita.

Al prezzo di vendita dell’immobile, stabilito fin dall’inizio dell’accordo tra le parti coinvolte, si decurtano tutte le quote versate a titolo di acconto e, al termine del periodo stabilito, l’affittuario paga un riscatto finale e può diventare quindi il nuovo proprietario dell’immobile.

Diverse formule disponibili

Le due parti coinvolte possono disporre di un certo margine di discrezionalità rimanendo entro i termini di legge stabiliti per la redazione del contratto di rent to buy. In particolare, il contratto di acquisto con riscatto può prevedere le seguenti formule:

  • con diritto d’acquisto: il venditore è vincolato alla vendita dell’immobile, mentre l’inquilino può scegliere se acquistare o meno la proprietà allo scadere del contratto

  • con riserva di proprietà: l’affittuario diventa proprietario dell’immobile con il pagamento dell’ultimo canone di affitto. In caso di inadempienza, il proprietario può richiedere la risoluzione del contratto e tornare a disporre dell’immobile, mentre al conduttore spetta la restituzione di una parte delle quote versate. La cifra si può pattuire con il proprietario prima di firmare il contratto e se questo non avvenisse sarà eventualmente stabilita da un giudice

  • con patto di futura vendita: l’affittuario è vincolato all’acquisto e se decidesse di non comprare l’immobile le quote versate come anticipo sul prezzo di vendita sarebbero trattenute dal proprietario come indennizzo

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